IL “QUORUM” VI SEPPELLIRÀ

IL “QUORUM” VI SEPPELLIRÀ

Il termine “quorum” (genitivo plurale del pronome latino “qui”) significa letteralmente “dei quali” e indica il numero minimo di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida.
Vi siete mai domandati, e nessuno mi pare ne abbia minimamente accennato, perché nel Referendum Abrogativo di una legge (la “loro”) occorra raggiungere il “quorum” mentre non necessario in quello Propositivo (sempre di una “loro” legge)? Invito coloro che sono in dubbio a riflettere su questa proposizione ammesso che il Referendum “Costituzionale” del 4 dicembre 2016 non sia per una certa parte pure abrogativo.
Grazie

NOTA
“La Costituzione Parte II, Titolo I, Sezione II, la formazione delle leggi dalla 70 alla 82 per quanto concerne l’Articolo 75 “E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l’ABROGAZIONE, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali… Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie… ecc. ecc. e di bilancio… ecc. ecc. di amnistia e di indulto… ecc. ecc. di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la MAGGIORANZA degli aventi diritto, e se è raggiunta la MAGGIORANZA dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
Ritengo che sarebbe stato utile proporre con massimo cinque parole in più o in meno gli articoli citati per eliminare quella che io considero un’anomalia invece di inventarsi una tortuosa ed incomprensibile “porcata”. Indubbiamente i Padri Costituenti mai avrebbero immaginato che al Governo e in Parlamento avrebbero trovato posto individui della “razza” cui ormai siamo assuefatti. Neppure potevano pensare che saremmo arrivati al 70% di analfabetismo funzionale e di ritorno (i primi al mondo unitamente al livello di corruzione).
GARANZIE COSTITUZIONALI, Sezione II, Revisione della Costituzione, Leggi costituzionali, (Artt. 138-139) – Art. 138 (Revisione della Costituzione) – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

Mauro Giovanelli – Genova
www.icodicidimauro.com
© Copyright 2016 Mauro Giovanelli

Immagine in evidenza ricavata da “Rassegna Stampa” – Massimiliano Valdannini

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